Art. 5.
(Formazione esterna e interna).

      1. Le caratteristiche della formazione esterna e interna da impartire al lavoratore assunto con contratto formativo devono risultare dal progetto formativo allegato al contratto di lavoro.
      2. Il datore di lavoro può predisporre direttamente un progetto formativo o ricorrere a quello elaborato dall'ente bilaterale di categoria, ove costituito, o dalla struttura pubblica territorialmente competente in materia di servizi per l'impiego. Qualora il datore di lavoro si avvalga di un proprio progetto formativo, quest'ultimo è soggetto all'approvazione preventiva della struttura pubblica territorialmente competente in materia di servizi per l'impiego.
      3. La formazione esterna deve essere di durata pari ad almeno 120 ore medie annue. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono stabilire una durata inferiore per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto alla professionalità da acquisire. I medesimi contratti collettivi possono stabilire una durata superiore

 

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per gli adolescenti in contratto formativo.
      4. La formazione interna è affidata al tutore, che deve possedere adeguate competenza ed esperienza professionali. Essa può consistere, in parte, in addestramento pratico o in affiancamento, fermo restando che la durata complessiva deve essere pari ad almeno 120 ore medie annue.
      5. Per ogni gruppo di lavoratori in contratto formativo, di numero comunque non superiore a tre, deve essere nominato un distinto tutore, che può anche coincidere con il datore di lavoro.