1. Le caratteristiche della formazione esterna e interna da impartire al lavoratore assunto con contratto formativo devono risultare dal progetto formativo allegato al contratto di lavoro.
2. Il datore di lavoro può predisporre direttamente un progetto formativo o ricorrere a quello elaborato dall'ente bilaterale di categoria, ove costituito, o dalla struttura pubblica territorialmente competente in materia di servizi per l'impiego. Qualora il datore di lavoro si avvalga di un proprio progetto formativo, quest'ultimo è soggetto all'approvazione preventiva della struttura pubblica territorialmente competente in materia di servizi per l'impiego.
3. La formazione esterna deve essere di durata pari ad almeno 120 ore medie annue. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono stabilire una durata inferiore per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto alla professionalità da acquisire. I medesimi contratti collettivi possono stabilire una durata superiore